NUOVO STATUTO APS IN FASE DI REVISIONE ED APPROVAZIONE
Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituita l’associazione denominata “Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Brescia APS”, di seguito, in breve, “ARI Brescia APS”. L’associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e ha durata illimitata.
La dizione Associazione di Promozione Sociale e l’acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
L’ordinamento interno di ARI Brescia APS è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e di pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
Vista l’evoluzione della disciplina in materia di Terzo Settore a seguito di quanto previsto dal suddetto D.lgs., ARI Brescia APS rappresenta l’adeguamento alla legislazione vigente dell’A.R.I.
La sezione di Brescia, già presente nel 1927 e rifondata nel 1946, fu regolarmente costituita il 21/12/1958 in base allo statuto approvato dell’Associazione Radiotecnica Italiana, eretta in Ente Morale con D.P.R. 368 del 10/01/1950. Nel 1977 l’Associazione Radiotecnica Italiana venne rinominata in Associazione Radioamatori Italiani, sempre con la sezione di Brescia afferente.
Negli anni successivi A.R.I. Sezione di Brescia ha ottenuto il codice fiscale n. 01965340175.
ARI Brescia APS, in continuità, ha la propria sede legale e operativa in via Maiera 21, a Brescia.
Trattandosi dell’adeguamento alla riforma del Terzo Settore, secondo quanto contenuto nel D.lgs. 117/2017, di un’associazione preesistente, si garantisce la continuità nei rapporti in essere con enti, istituti bancari e organizzazioni.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 – FINALITÀ
ARI Brescia APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, ARI Brescia APS si propone sul territorio della provincia di Brescia ispirandosi alle medesime finalità, principi e valori associativi di ARI – Associazione Radioamatori Italiani, a valenza nazionale, e del Comitato Regionale ARI CR Lombardia, a valenza regionale, alle quali afferisce.
ARI Brescia APS si identifica totalmente nella definizione di amateur radio service della ITU (International Telecommunication Union) come definita dall’articolo 1.56 del Radio Regulations, che descrive l’attività dei radioamatori come: “[…] a radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.”
Detta definizione è fedelmente riportata all’art. 134 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i., al capo VII “Radioamatori”: “l’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studi tecnici, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.”
Per lo svolgimento della suddetta attività, il Governo Italiano autorizza l’utilizzo di apposite bande di frequenza dello spettro elettromagnetico, tramite licenze dedicate.
ARI Brescia APS ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi.
Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
ARI Brescia APS, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- In particolare, ARI Brescia APS si propone di:
- riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all’attività delle comunicazioni amatoriali e alle discipline ad esse connesse;
- dare incremento alla ricerca e agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni e attività pratiche;
- organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l’apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi similari in materia di comunicazioni radioamatoriali;
- promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni e attività divulgative tra i non soci;
- costituire elemento di collegamento fra gli associati e la Pubblica Amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l’esercizio dell’attività radioamatoriale;
- collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo.
ARI Brescia APS svolge la propria attività in concerto con il Comitato Regionale ARI CR Lombardia, con il quale si confronta per un migliore conseguimento degli scopi sociali.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per lo svolgimento delle suddette attività, ARI Brescia APS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
ARI Brescia APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di ARI Brescia APS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE
ARI Brescia APS può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.
Art. 5 – RACCOLTA FONDI
ARI Brescia APS può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – AMMISSIONE
Sono soci di ARI Brescia APS tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono interessati al perseguimento degli scopi sociali.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Presidente di ARI Brescia APS; i soci iscritti devono necessariamente essere iscritti all’ARI nazionale nelle modalità previste, pertanto la richiesta di iscrizione viene successivamente inoltrata ad ARI Nazionale per il tramite di ARI Brescia APS stessa.
Tale procedura permette ai soci iscritti di usufruire dei servizi e dell’assistenza riservati alla base associata dal “sodalizio ARI” in tutti i diversi livelli operativi: nazionale, regionale e locale.
Ulteriori requisiti per lo svolgimento del servizio attivo all’interno di ARI Brescia APS possono essere previsti da un regolamento interno.
La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale di iscrizione e dall’eventuale immatricolazione. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali.
Si distinguono soci effettivi e soci juniores. I soci juniores hanno tutti i diritti dei soci effettivi; l’iscrizione e l’espressione del diritto di voto sono svolte attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale. Tutti i soci maggiorenni hanno gli stessi diritti e doveri.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
L’appartenenza ad ARI Brescia APS è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
ARI Brescia APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
La deliberazione di ammissione deve essere immediatamente comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, in caso di rigetto della domanda di ammissione, darne comunicazione al richiedente anche tramite posta elettronica, con le relative motivazioni, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto.
Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile, se non appositamente convocata.
Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ARI Brescia APS garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
I soci di ARI Brescia APS, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informati sulle attività di ARI Brescia APS e controllarne l’andamento;
- di partecipare alle attività promosse da ARI Brescia APS;
- di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- di ricevere le eventuali pubblicazioni di ARI Brescia APS;
- di servirsi della biblioteca di ARI Brescia APS secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- di usufruire del servizio QSL nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’ARI nazionale;
- di utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà di ARI Brescia APS secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di ARI Brescia APS.
Ciascun associato ha il dovere di:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di ARI Brescia APS.
Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio di ARI Brescia APS si perde per decesso, recesso o per esclusione:
Per recesso: il socio può in qualsiasi momento recedere da ARI Brescia APS.
Perché possa avere effetto con l’anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere inviata anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail di ARI Brescia APS indirizzata al Presidente di ARI Brescia APS e alla Segreteria Generale dell’ARI entro e non oltre il 30 novembre.
Il Consiglio Direttivo di ARI Brescia APS può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci che portino anche alla sospensione ed esclusione per gravi motivi. L’azione disciplinare verrà comunicata al Comitato Regionale della Lombardia per i successivi provvedimenti. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga sussistenti gravi motivi di esclusione, sottopone la relativa proposta all’Assemblea dei soci.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
- comportamento contrastante con gli scopi di ARI Brescia APS;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Il socio moroso perde la qualità di socio dopo 2 anni di morosità continuata. L’estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all’interessato la permanenza in ARI Brescia APS.
Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell’anzianità di iscrizione ad ARI Brescia APS.
La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 9 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con ARI Brescia APS.
ARI Brescia APS può avvalersi di volontari e/o soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 10 – ORGANI SOCIALI
Gli organi di ARI Brescia APS sono:
- l’Assemblea dei soci di ARI Brescia APS;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Collegio dei Probiviri se previsto dall’Assemblea.
Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
Fatta eccezione per l’Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – L’ASSEMBLEA
ARI Brescia APS è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
L’Assemblea è l’organo sovrano di ARI Brescia APS ed è composta da tutti i soci effettivi iscritti ad ARI Brescia APS in regola con il pagamento della quota associativa annua. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione di ARI Brescia APS. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente di ARI Brescia APS o, in sua assenza, dal Vice Presidente. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.
Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della relativa approvazione.
Art. 12 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare quando richiesto, e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione ad ARI Brescia APS e di esclusione degli associati, garantendo allo stesso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l’ammontare del contributo associativo.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di ARI Brescia APS.
Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente di ARI Brescia APS in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze di ARI Brescia APS.
L’Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure dal Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea è convocata almeno dieci (10) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede di ARI Brescia APS. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 14 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio e per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
L’Assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello di ARI Brescia APS devono astenersi dalle relative deliberazioni.
I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede di ARI Brescia APS per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione di ARI Brescia APS. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci medesimi in numero minimo di tre e un massimo di cinque membri secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei soci.
Nel caso che due o più soci abbiano ricevuto lo stesso numero di voti, risulta più alto in graduatoria il socio con maggiore anzianità di appartenenza ad ARI Brescia APS (o alla sua forma precedente).
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che imponga l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere. Questi potrà anche non far parte del Consiglio Direttivo, senza poteri di rappresentanza legale, nonché coincidere con il Segretario.
Il Segretario di ARI Brescia APS, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta alla sede dell’ARI Nazionale e al Comitato Regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività di ARI Brescia APS da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo economico e il programma di attività;
- proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota associativa annuale;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- proporre all’Assemblea ordinaria i procedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte da ARI Brescia APS, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento di ARI Brescia APS e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all’Assemblea o ad altro organo sociale;
- può delegare a uno o più soci specifici incarichi o creare commissioni consultive o gruppi di lavoro per ciascuno degli aspetti dell’attività associativa che riterrà opportuno. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell’ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del loro operato.
Gli incarichi sono gratuiti e danno diritto al solo rimborso spese previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tramite il rappresentante legale, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Eventuali sostituzioni o mutamenti nella composizione del Consiglio Direttivo o dei poteri dei suoi componenti devono essere immediatamente rese pubbliche anche mediante iscrizione nel predetto Registro.
Art. 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora siano risultati assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno sei (6) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordino sulla validità della riunione.
Il Consiglio Direttivo può invitare alle riunioni esperti esterni, soci o altre persone che possano apportare contributi significativi, senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 18 – IL PRESIDENTE
Il Presidente di ARI Brescia APS, nel più breve tempo possibile, deve provvedere agli aggiornamenti anagrafici presso enti, agenzie e registri, come da normativa vigente, e ogni altro ente o azienda con i quali ARI Brescia APS intrattiene rapporti.
Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale di ARI Brescia APS nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può, su mandato del Consiglio, aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà, su mandato del Consiglio, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti ARI Brescia APS davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti da ARI Brescia APS;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Presidente è rappresentante di ARI Brescia APS presso il Comitato Regionale; in caso di impedimento potrà delegare ogni altro membro del Consiglio mediante comunicazione con preavviso minimo.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente previa convocazione del Consiglio Direttivo per il conferimento dell’incarico di Presidente Pro Tempore.
Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da due componenti effettivi, scelti tra i soci con un’anzianità di almeno tre anni di appartenenza ad ARI Brescia APS (e per le prime elezioni appartenenti ad ARI Brescia).
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo di ARI Brescia APS o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli Organi di ARI Brescia APS, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri svolge inoltre funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi di ARI Brescia APS o fra i singoli soci se concordemente richiesto dalle parti.
Il Collegio dei Probiviri viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci ed è composto da due membri.
Le elezioni del Collegio dei Probiviri avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e valgono gli stessi criteri di eleggibilità previsti per il Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza di un Probiviro, i Probiviri rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri.
Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato Probiviro il socio effettivo con maggiore anzianità di appartenenza ad ARI Brescia APS (o alla sua forma precedente). In caso di vacanza di due Probiviri, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio dei Probiviri, che rimarrà in carica sino al rinnovo elettorale del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – LIBRI SOCIALI
ARI Brescia APS ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il registro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- il registro dei volontari.
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione delle discussioni di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
ARI Brescia APS può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori.
Art. 22 – RISORSE ECONOMICHE
Le entrate economiche di ARI Brescia APS sono rappresentate:
- quote associative;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 79 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
La perdita della qualifica di socio implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio.
Art. 23 – ESERCIZIO SOCIALE
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 o eventuali successive modifiche.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.
Art. 24 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
ARI Brescia APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.lgs. 117/2017.
Il patrimonio di ARI Brescia APS, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 25 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ARI Brescia APS, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 26 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore.
Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.
Art. 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il Consiglio Direttivo in carica al momento della trasformazione in ARI Brescia APS rimane in carica fino alla scadenza dell’esercizio corrente.
I soci che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, risultano iscritti negli elenchi dell’Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Brescia, ottengono senza alcun onere a carico del socio stesso ed in maniera automatica la qualifica di socio di ARI Brescia APS.
Detta condizione è garantita.
Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
N.B. IL PRESENTE STATUTO E’ IN FASE DI REVISIONE ED APPROVAZIONE
Brescia, ……………………………….
Il Presidente Il Segretario




